Non avevo alcuna intenzione di intervenire anche perchè molti mi hanno consigliato di non farlo per "prudenza" politica e per non gettare "benzina sul fuoco".
Tuttavia, visto che mi piace che gli studenti discutano dei problemi e che, come professore credo di avere il dovere di aiutare il dibattito ed il dialogo in cui da "liberal" quale ritengo di essere ho la massima fiducia, ho pensato che alcune cose vadano precisate.
Intanto partiamo dal fatto che sono convinto che la maggior parte degli studenti che manifestano o protestano siano in assoluta buona fede come del resto lo sono coloro che non vogliono partecipare alla protesta.
Analogamente credo che sia libero di manifestare chiunque e chiunque sia però altrettanto libero di non manifestare. La libertà di manifestazione non significa dovere di manifestazione (almeno in uno stato che sia libero) e chi manifesta o protesta deve anche rispettare la libertà di chi non vuole manifestare e magari seguire una lezione.
L'idea che si debba impedire lo svolgimento delle lezioni perchè così si possa ottenere una "partecipazione" maggiore alla protesta (idea che mi è stata espressa purtroppo anche stamani ...!) francamente mi ripugna. Se si crede nella libertà e nel principio democratico... si deve anche rischiare che poi ci sia chi agisca (e voti) in maniera diversa da come la possiamo pensare; altrimenti vale il principio che sei intelligente e bravo e giusto se fai e voti come me mentre se fai e voti diversamente che da me allora sei cretino, qualunquista ecc. ecc.
Detto questo e sperando che almeno sul punto si sia tutti d'accordo, temo che i fatti di questi giorni abbiano origini molto più complesse di quanto si possa immaginare dalla "apparenza". Come spiegare ad esempio, dato il fatto che la tanto paventata "riforma" contestata in realtà non sia affatto una riforma e che, soprattutto sia legge dello Stato (non decreto ancora da trasformare, come qualcuno ha scritto qui sul forum, ma già definitivamente legge) pubblicata il 6 agosto, che ... nessuno se ne sia accorto durante l'estate (forse erano tutti in vacanza?) e fino a qualche giorno fa? Che ci sia dietro questo un cambiamento di strategia politica a livello nazionale nei rapporti tra "minoranza" e maggioranza e forse anche all'interno della stessa "minoranza", come sostiene qualcuno, potrebbe anche essere e sarebbe in ogni caso legittimo. Ognuno, ogni parte politica sceglie le modalità della sua azione e può manifestare come gli aggrada. Del resto, da radicale, sono stato impegnato molto più "fuori dal Palazzo" che dentro il Palazzo.
Sicchè non mi interessa ora stabilire se c'è o meno chi "soffia sul fuoco". Anche se ci fosse, farebbe solo ciò che in demacrazia è assolutamente consentito.
Tuttavia quello che mi preoccupa, qui ed ora, è da un lato l'assenza di informazione anzi una sorta di disinformazione e la voglia improvvisa di criticare non solo (e sarebbe giusto) ciò che non si condivide ma anche quello che non c'è. Ecco questo proprio non lo capisco: perchè si deve manifestare contro una cosa che non c'è?
Dall'altro lato sono anche preoccupato per la mancanza del rispetto dei diritti e delle libertà altrui e soprattutto dall'incredibile scaricabarile a cui ho assistito in questi giorni con la involontaria "complicità" di troppi.
Inizio dal primo punto: contstare la trasformazione delle università in fondazioni è assolutamente possibile e giusto a prescindere dal fatto che, naturalmente, si dovrebbe sapere che cosa sono le fondazioni e magari sapere anche che non significano affatto "privatizzazioni" o ingresso dei privati nell'università. La cosa divertente qui è però il fatto che la legge in questione non stabilisce che le università DEBBANO trasformarsi OBBLIGATORIAMENTE in fondazioni ma solo che lo POSSANO fare se così fosse ritenuto opportuno e conveniente (e questa scelta è demandata alla stessa università); per di più nel caso in cui si discutesse se trasformarsi in fondazione, la decisione in questo senso dovrebbe essere presa a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico: con la evidente conseguenza che allo stato attuale, almeno per quanto riguarda l'Ateneo palermitano bisognerebbe che la metà più uno dei componenti votasse a favore; in pratica basterebbe anche la sola astensione di uno dei Presidi o del Rettore per impedire che ciò accada. Come tutti sapete proprio su questo punto in S.A. c'è quasi l'unanimità (di contrari alla trasformazione, intendo) e quindi a meno di catastrofi e cataclismi epocali ... per i prossimi anni l'università di Palermo NON si trasformerà in Fondazione.
Insisto: la legge NON ci IMPONE di trasformarci in fondazione, ci dà solo la facoltà di farlo se lo vogliamo (e con una maggioranza difficilmente raggiungibile). Allora, mentre capisco che si possa e si voglia protestare contro "i tagli" (e chi non lo farebbe? mi sarei stupito del contrario) che esistono senza alcun dubbio e sono previsti nella legge, non capisco perchè protestare per una cosa che non c'è, e a cui nessuno, neppure la legge, ci obbliga.
Stesso discorso sull'ingresso dei privati. La legge prevede che i privati POSSANO contribuire ma anche che la fondazione possa essere composta solo ed esclusivamente dagli "interni" dell'università.
NON C'E' NESSUNA IMPOSIZIONE anche in questo caso. Se per ipotesi si decidesse di trasformarci in fondazione potremmo benissimo dare vita ad una fondazione il cui organo di amministrazione fosse composto solo ed esclusivamente da professori, dal personale ATA e dagli studenti ESATTAMENTE come accade già adesso con la composizione del Consiglio di Amministrazione.
L'eventuale presenza di enti pubblici e privati che possano sovvenzionare le attività dell'ateneo, dice sempre la legge, verrà valutata ai fini perequativi, FERMO RESTANDO IL FINANZIAMENTO PUBBLICO. Più precisamente il punto 9 dell'art 16 della legge in questione afferma: "Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione".
Questa frase potrebbe essere interpretata in due modi: o che si possano premiare valutandole come migliori le università che attirano risorse o esattamente il contrario. Ma visto che si parla di "fini perequativi", se l'italiano e la lettera della legge non ingannano ciò significa che, fermo restando l'entità del finanziamento pubblico, ci sarebbe uno spostamento, per evitare sperequazioni, dei fondi pubblici a vantaggio di chi non sia in grado di attirare sufficienti fondi privati: per fare un esempio cioò significa che se c'è un ateneo che riceve dai privati finanziamenti sulla ricerca tecnologica, diciamo per studiare nuove fonti di energia o nuove cure e via dicendo e non riceve invece fondi da privati per le ricerche sulla poesia greca, allora per evitare sperequazioni lo Stato dovrebbe intervenire spostando fondi pubblici a favore di queste attività "economicamente depresse". Lo stesso ovviamente dovrebbe avvenire su base territoriale: ad esempio se al sud o in Sicilia non ci fosse alcun privato (o ente pubblico locale) disposto a finanziare gli atenei, per evitare che ci siano sperequazioni questi stessi atenei riceverebbero una maggior quantità di fondi pubblici rispetto a quegli atenei più fortunati che si trovano in zone maggiormente "produttive".
Ora, io non dico che ciò sia buono o cattivo, non dico che ciò sia giusto o sbagliato ma mi chiedo semplicemente perchè si dice solo no senza neppure sapere di che cosa si sta parlando? Aggiungo che, al di là delle "parole d'ordine" e delle cose imparate sulla scorta di pseudo-informazioni la trasformazione in fondazioni di diritto privato NON significa PRIVATIZZAZIONE... le università restano "pubbliche" i finanziamneti restano "pubblici" la gestione amministrativa resta alla stessa università che non è tenuta a far entrare nel CdA nessun "estraneo" se non vuole.
Eppure basterebbe leggersi non dico la legge in questione ma almeno gli articoli del codice che chiariscono cosa sono le fondazioni per capire che "fondazioni di diritto privato" significa "soggette alle regole del diritto civile" e non "fondazioni gestite o di proprietà dei privati". Il bello è stato che ieri in Senato Accademico mi sono permesso di domandare se qualcuno tra i presenti sapesse definire cosa fosse una "fondazione di diritto privato" e quali fossero le evntuali differenze con le ipotesi di "privatizzazione"; è vero che mancavano due presidi giuristi ma ... nessuno mi ha saputo rispondere anche se poi tutti hanno votato la mozione che conoscete... In pratica è come dire: non vogliamo il gelato alla fragola perchè sa di ... limone! Scusate ma sapete com'è il gelato alla fragola e sapete com'è il gelato al limone? NOn, tanto non ci interessa non vogliamo il gelato alla fragola e basta!
Per carità va benissimo così. Ognuno è libero di non mangiare il gelato alla fragola e di non volere che le università si tarsformino in fondazioni. E si è liberi di manifestare contro questo. Tuttavia continuo a credere che se c'è chi la pensi diversamente possa anche quello avere il diritto di pensarlo e di non partecipare alle manifestazioni contrarie (o siamo arrivati al punto in cui chi non la pensa come la pensiamo noi non ha più diritti?).
Diverso il discorso sui "tagli" e sul blocco delle assunzioni ecc. ecc.. Anche qui ci sarebbe da discutere: non capisco perchè un anno e mezzo fa quando il governo Prodi dispose, senza neppure passare in parlamento, lo "scippo" di milioni di euro destinati all'università per "stornarli" a favore dei camionisti ... oddio non ci fu neppure uno straccio di protesta nè una sia pur piccola manifestazione dei diretti interessati (vale a dire i precari, i professori e i futuri-che non ci diventarono- ricercatori). E sia chiaro: io non solo ho votato per quella maggioranza ma sono stato addirittura candidato al Senato (ma da ultimo in lista, naturalmente) per quella stessa maggioranza. E sia altrettanto chiaro: per queste ultime elezioni generali ho votato per l'attuale minoranza! Si vede che non c'azzecco mai.
Ora che questi provvedimenti siano contestabili è fuori discussione. Ma ovviamente anche in questo caso credo si abbia il diritto di non essere d'accordo con la protesta ed il diritto di ritenere che invece si tratti di un provvedimento valido. E comunque credo che ci sia il diritto di ciascuno di scegliere liberamente come manifestare la propria opinione, la propria contrarietà o meno. E, lo ripeto, la libertà di non manifestare contiene ed è presupposto di quella di manifestare, così come la libertà di non contrarre contiene ed è presupposto della libertà di contrarre.
Personalmente se dovessi combattere contro questa finanziaria sceglierei ben altra via. Lo scipoero della fame dei Rettori e dei Presidi (ma chi credete che avrebbe il coraggio?), o, al limite, la protesta estrema delle dimissioni con la perdita dello stipendio (ma anche qui, ... non vedo una lunga schiera di aspiranti paladini). Almeno in questo caso si protesterebbe ma senza danneggiare nessuno se non sè stessi. Ma purtroppo di persone come Gandi non se ne vedono molte in giro...
Ecco spiegato perchè, sebbene anch'io non veda di buon occhio tutto ciò che è previsto nella legge che si contesta, non solo non condivido la tipologia della protesta in atto ma anche la "forzatura" della stessa. Tra l'altro, lo dicevo, mi pare che ci sia un gioco a scaricabarile o, se preferite ... a "futticompagno".
Mi spiego, ma prima premetto, visto che qualcuno lo ha appena scritto sul forum, che stamattina "alle 9,50" ero in facoltà
e che i miei cellullari non erano spenti per l'ovvia ragione che ... non ne possiedo che uno; ed è il mio personal e privato che ovviamente tengo spento quando sono impegnato a lezione, in riunione, a casa, come è mio diritto. Aggiungo che contrariamente a tanti io non ho un "telefonino di servizio" perchè non ho voluto gravare sulle spese dell'ateneo e le telefonate di ufficio le faccio a carico mio. Capisco che così passo per simpaticone ma almeno ho la coscienza a posto.
Vengo alla spiegazione del mio pensiero: punto primo, anche se fossi arrivato alle 5 del mattino non era e non è in mio potere "sospendere le lezioni" come qualcuno asseriva.
Nè tantomeno avrei potuto "concedere" un'assemblea ... visto che nessuno, dico nessuno, (e sfido chiunque a dimostrare il contrario) si è degnato, non dico di chiedermelo ma neppure di comunicarmi l'intenzione. Chiamo il buon Cesare a testimone e fido nella sua onestà per confermare ciò che sto dicendo e soprattutto che ogni qualvolta mi è stata chiesta un'assemblea non mi sono mai rifiutato.
Qualcuno ha bofonchiato che il rettore avrebbe autorizzato sia la sospensione delle lezioni che le assemblee. Francamente mi pare difficile visto che il Rettore non ha questo potere come non lo hanno neppure i presidi.
Quindi: a) se qualcuno mi avesse chiesto di svolgere un'assemblea lo avrei concesso entro i limiti dei miei poteri (no superpoteri...) e cioè garantendo un'aula per la bisogna; b) se nessuno mi chiede niente non ho niente da concedere.
Ma lasciamo stare le regole che tanto oramai ho capito che tutti calpestano ... ma almeno la buona creanza se non l'educazione, avrebbe voluto che mi si informasse, almeno! Ma no, non importa... infatti leggo ora sul forum che si preannuncia un'altra assemblea per domandi addirittura convocata via sms ... grazie ne terrò conto ... il mio numero di cellulare lo avete ma a me ancora non è arrivato neppure quel tipo di comunicazione. Se era un modo per provocare una mia reazione e avere una scusa per dire che sono contrario .... ci si è sbagliati di grosso: non ci casco, e per me si possono fare tutte le assemblee di questo mondo purchè si garantiscano gli uguali diritti di chi non condivide.
Quanto alla sospensione delle lezioni ... disposta dal Rettore qui si sfiora il ridicolo. Intanto non so su quali basi si sia diffusa la notizia. C'è chi mi ha detto di notizie sul Giornale di Sicilia. Non sapevo che fosse diventato organo ufficiale.... e per di più non lo leggo. Ribadisco che il rettore neanche volendolo avrebbe potuto sospendere le lezioni in quanto se, come in questo caso, è una forma di "protesta" o di "agitazione", intanto i professori e i ricercatori sono liberi di aderire o meno alla protesta o agitazione e chi non vuole aderire non può essere costretto a partecipare per forza; inoltre se si tratta di agitazione ecc. ecc. chi non fa lezione ... non ha lavorato e come capita a tutti coloro che "scipoperano" bisogna che venga detratta la giornata di stipendio ... mica gratis.
Ora, il rettore ha inviato, in effetti, una lettera (senza protocollo nè firma) nella mia casella di posta privata che mi ha raggiunto nel primo pomeriggio di ieri ma nella quale, come è oramai noto, egli "autorizzava i presidi a sospendere le lezioni" per consentire lo svolgimento delle assemblee. Quello che ho detto prima vale anche in questo caso. Se il rettore non ha il potere di obbligare i docenti a partecipare e non ha il potere di "sospendere" le lezioni in una situazione del genere, non lo hanno neache i presidi. Ciononostante, vista la situazione ho ritenuto di accogliere nei limiti delle regole il suggerimento del Rettore e ho a mia volta "autorizzato i docenti che lo volessero a sospendere le lezioni per partecipare all'assemblea". Di più non posso fare.
Sono però convinto che tutto questo che h detto e scritto serva a ben poco perchè ... non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. E credo, forse mi sbaglierò, che qui si andrà avanti a tutti i costi, qualunque cosa io, i colleghi, i presidi il rettore facciano. La scommessa, con Marco, della cena è sempre valida. E se qualcuno ha la bontà di spulciare il forum ... avevo già previsto purtroppo questo copione da un poì di tempo.
Sia chiaro: non ho assolutamente espresso il mio pensiero su questa legge contestatissima. Purtroppo rivesto un ruolo che mi costringe ad agire a tutela degli interessi di tutti e non solo di una parte. E ovviamente posso solo fare ciò che mi è consentito fare. Anzi, applicando alla lettera l'insegnamento del mio amato Voltaire, anche se non fossi d'accordo con chi la pensa diversamente da me farò di tutto per garantirne la libertà ed i diritti, anche a costo di pagarne io le conseguenze.
Con fiducia nella ragione e nell'intelligenza dei miei interlocutori.
A.M.
a proposito ... allego l'art.16 della contestatissima legge e .... le norme del codice civile sulle fondazioni di didritto privato ... magari così qualcuno se le legge...
Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Codice Civile
Libro Primo: delle persone e della famiglia
CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14 Atto costitutivo
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643).
La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).
Art. 15 Revoca dell`atto costitutivo della fondazione
L`atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l`attività dell`opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
L`atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell`ente, l`indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull`ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L`atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell`ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).
[Le modificazioni dell`atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall`autorità governativa nelle forme indicate nell`art. 12 (att. 4).]
Nota:
[Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361]
Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati [Abrogato]
[La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredita, né conseguire legati senza l`autorizzazione governativa (473, 782; att. 5-7).
Senza questa autorizzazione, l`acquisto e l`accettazione non hanno effetto.]
Nota:
[Articolo abrogato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127]
Art. 18 Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili verso l`ente secondo le norme del mandato (1710 e seguenti). E` però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all`atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l`atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392).
Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell`art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).
Art. 20 Convocazione dell`assemblea delle associazioni
L`assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l`anno per l`approvazione del bilancio.
L`assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest`ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).
Art. 21 Deliberazioni dell`assemblea
Le deliberazioni dell`assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l`atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell`associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).
Art. 22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall`assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).
Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni
Le deliberazioni dell`assemblea contrarie alla legge, all`atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell`ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L`annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).
Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell`associazione, può sospendere, su istanza di colui che l`ha proposto l`impugnazione, l`esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (att. 10).
L`esecuzione delle deliberazioni contrarie all`ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall`autorità governativa (att. 9).
Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall`atto costitutivo o dallo statuto.
L`associato può sempre recedere dall`associazione se non ha assunto l`obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell`anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L`esclusione d`un associato non può essere deliberata dall`assemblea che per gravi motivi; l`associato può ricorrere all`autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all`associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell`associazione.
Art. 25 Controllo sull`amministrazione delle fondazioni
L`autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull`amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell`atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all`atto di fondazione, all`ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l`amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.
L`annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall`autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
Art. 26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione
L`autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l`unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
[Art. 27 Estinzione della persona giuridica
Oltre che per le cause previste nell`atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
L`estinzione è dichiarata dall`autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d`ufficio (att. 10).]
Nota:
[Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361]
Art. 28 Trasformazione delle fondazioni
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l`autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell`atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell`art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (att. 10).
Art. 29 Divieto di nuove operazioni
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l`estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l`autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell`associazione, o appena è stata adottata dall`assemblea la deliberazione di scioglimento dell`associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale (1292).
Art. 30 Liquidazione
Dichiarata l`estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell`associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).
Art. 31 Devoluzione dei beni
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell`atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l`autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell`assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l`autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l`anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).
Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell`ente, l`autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.
[Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche
In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti).
Nel registro devono indicarsi la data dell`atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
La registrazione può essere disposta anche d`ufficio.
Gli amministratori di un`associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).]
Nota:
[Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361]
[Art. 34 Registrazione di atti
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell`atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall`autorità governativa, il trasferimento della sede e l`istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l`estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l`iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.]
Nota:
[Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361]
Art. 35 Disposizione penale
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) Abrogato] sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro dieci ad euro cinquecentosedici.(1)
Nota:
(1) Articolo modificato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361






.beh..dimenticavo......le pecore...gli animali...mi stanno simpatiche....!!!!








quando si ritorna alla normalità ho gia perso troppo tempo e denaro sudato con il lavoro che faccio per pagarmi i viaggi i libri e la retta per venire a Palermo per maturare crescere e mettere a diposizione in futuro la mia cultura. Carissimo Prof Miranda ha tutta la mia solidarietà Spero che LEi possa ritirare le dimissioni che mi sono arrivate alle mie orecchie, aime purtroppo l'unica cosa che mi ha fatto interesse! visto le banalità che si dicono su questa protesta lo stravolgimento delle informazioni, che partono per una direzione ma 1m dopo prendono varie curvature sbalzi POLITICI STRUMENTALIZZAZIONE.